IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che
adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza  energetica,  in  conseguenza   dell'adesione   della
Repubblica di Croazia; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013,  ed  in
particolare l'articolo 4,  comma  1,  con  il  quale  sono  dettatati
criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE; 
  Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio n. COM (2013) 762 recante  Orientamenti  della  Commissione
sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 8  marzo  2013,  pubblicato,  per  comunicato,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  2013,  che  approva  la  Strategia
energetica nazionale; 
  Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8  marzo  2013  che  aggiorna  il
piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli  di  emissione
di gas a effetto serra; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 29 maggio 2014; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali  e  le
autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE  e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto  2013,  n.  96,
stabilisce un quadro di misure per la promozione e  il  miglioramento
dell'efficienza   energetica   che   concorrono   al    conseguimento
dell'obiettivo   nazionale   di   risparmio    energetico    indicato
all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate
a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia  e  a  superare  le
carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e  negli
usi finali dell'energia. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2012/27/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
          L 315/1 del 14 novembre 2012. 
              La direttiva 2013/12/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
          L 141 del 28 maggio 2013. 
              L'art. 4 della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art.  4.  (Criterio  di  delega  al  Governo  per   il
          recepimento  della  direttiva  2012/27/UE  del   Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio   del   25   ottobre    2012,
          sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le   direttive
          2009/125/CE e 2010/31/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e
          2006/32/CE) 
              1.  Al  fine  di  favorire  l'efficienza  energetica  e
          ridurre l'inquinamento ambientale e domestico  mediante  la
          diffusione  delle  tecnologie  elettriche,   nell'esercizio
          della delega legislativa per l'attuazione  della  direttiva
          2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          ottobre  2012,  il  Governo   e'   tenuto   ad   introdurre
          disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas  il  compito  di  adottare  uno  o  piu'
          provvedimenti  volti  ad  eliminare   l'attuale   struttura
          progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi  e
          ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi alla  direttiva  2012/27/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi alla legge 6  agosto  2013,
          n. 96 si veda nelle note alle premesse.